Art. 1
Definizioni
In vigore dal 10 ott 2022
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «autorità competente» si intende un'autorità nazionale competente o la Banca centrale europea (BCE);
2)
per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all', punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013;
3)
per «servizi del SEBC» si intendono una o più applicazioni, sistemi, piattaforme, banche dati e servizi elettronici elencati negli allegati I e II della presente decisione;
4)
per «banca centrale fornitrice» si intende una banca centrale che sviluppa, gestisce o mantiene un servizio del SEBC;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1981:oj#art-1