Art. 2

In vigore dal 24 mag 2022
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Cooperazione giudiziaria in materia penale», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al primo comma, in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente. La Commissione riferisce al Consiglio ogni volta che quest’ultimo glielo richieda in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto. Nella misura in cui l’oggetto dei negoziati rientra nelle competenze sia dell’Unione che dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri devono collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell’Unione e dei suoi Stati membri.
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