Art. 1
In vigore dal 24 mag 2022
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, con riguardo a materie di competenza dell’Unione quali definite dai trattati e in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme, una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali.
2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione che, se del caso, possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:895:oj#art-1