Art. 1

In vigore dal 24 mag 2022
1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, con riguardo a materie di competenza dell’Unione quali definite dai trattati e in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme, una convenzione internazionale globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali. 2.   I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione che, se del caso, possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.
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