Art. 4
Modifica delle voci nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati
In vigore dal 11 mag 2022
Modifica delle voci nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati
Le voci relative alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 nonché alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono modificate dalla Commissione al fine di tenere conto della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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