Art. 3
Modifica della decisione 2007/307/CE
In vigore dal 11 mag 2022
Modifica della decisione 2007/307/CE
All’ della decisione 2007/307/CE, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l’efficace ritiro dal mercato della colza ACS-BNØØ7-1 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tale organismo geneticamente modificato nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell’Unione.
Entro il 1o gennaio 2025 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull’attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell’Unione.
2. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire dalla colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2025, purché tale presenza:
a)
sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e
b)
non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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