Art. 4
Ammissibilità
In vigore dal 5 mag 2022
Ammissibilità
1. Le medaglie UCPM possono essere conferite alle seguenti persone fisiche per il loro contributo a favore del meccanismo unionale:
a)
operatori di protezione civile o addetti alla gestione delle emergenze degli Stati membri o degli Stati che partecipano al meccanismo unionale;
b)
membri di altre autorità, soggetti o organismi che contribuiscono agli interventi nell’ambito del meccanismo unionale;
c)
cittadini dell’Unione o di paesi terzi.
Le persone fisiche devono essere persone di buona condotta.
2. Le medaglie UCPM possono essere conferite ai seguenti soggetti per il loro contributo a favore del meccanismo unionale:
a)
moduli istituiti a norma della decisione n. 1313/2013/UE;
b)
squadre di intervento ai sensi dell’, punto 4), della decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (3);
c)
squadre di supporto e assistenza tecnica (TAST) ai sensi dell’, punto 5), della decisione di esecuzione 2014/762/UE;
d)
altri mezzi di risposta di cui all’, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE.
I soggetti devono essere registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).
3. Non è ammissibile alle medaglie UCPM il personale dell’Unione cui si applica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea o il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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