Art. 4 · Ammissibilità

Art. 4

Ammissibilità

In vigore dal 5 mag 2022
Ammissibilità 1.   Le medaglie UCPM possono essere conferite alle seguenti persone fisiche per il loro contributo a favore del meccanismo unionale: a) operatori di protezione civile o addetti alla gestione delle emergenze degli Stati membri o degli Stati che partecipano al meccanismo unionale; b) membri di altre autorità, soggetti o organismi che contribuiscono agli interventi nell’ambito del meccanismo unionale; c) cittadini dell’Unione o di paesi terzi. Le persone fisiche devono essere persone di buona condotta. 2.   Le medaglie UCPM possono essere conferite ai seguenti soggetti per il loro contributo a favore del meccanismo unionale: a) moduli istituiti a norma della decisione n. 1313/2013/UE; b) squadre di intervento ai sensi dell’, punto 4), della decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (3); c) squadre di supporto e assistenza tecnica (TAST) ai sensi dell’, punto 5), della decisione di esecuzione 2014/762/UE; d) altri mezzi di risposta di cui all’, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE. I soggetti devono essere registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS). 3.   Non è ammissibile alle medaglie UCPM il personale dell’Unione cui si applica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea o il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4).
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