Art. 3
Termini e condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB
In vigore dal 19 apr 2022
Termini e condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB
1. La partecipazione a TARGET-ECB è disciplinata esclusivamente dalle condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB stabilite nell’allegato I.
2. In conformità all’articolo 9, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), a decorrere dal 20 novembre 2023, la BCE non apre conti diversi dai conti TARGET per i partecipanti idonei per fornire servizi rientranti nell’ambito di applicazione dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), ad eccezione dei conti che sono utilizzati per detenere fondi sequestrati o fondi costituiti in pegno a un creditore terzo o fondi di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (6).
3. La partecipazione a TARGET-ECB è inoltre disciplinata dall’articolo 11 dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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