Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 apr 2022
Ambito di applicazione
1. Il sistema componente di TARGET della BCE (TARGET-ECB) si limita alle seguenti operazioni:
a)
elaborazione dei pagamenti propri della BCE;
b)
elaborazione dei pagamenti della clientela della BCE;
c)
fornitura di servizi di regolamento a soggetti gestori di sistemi ancillari, ivi compresi soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo, a condizione che tali soggetti:
i)
siano sottoposti alla sorveglianza di un’autorità competente;
ii)
osservino gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro pubblicati sul sito Internet della BCE;
iii)
l’accesso a TARGET-ECB sia stato loro accordato dal Consiglio direttivo.
2. La BCE può accettare esclusivamente i seguenti clienti e può agire per loro conto:
a)
banche centrali;
b)
organizzazioni europee;
c)
organizzazioni internazionali;
d)
in virtù di una decisione ad hoc del Consiglio direttivo, governi centrali degli Stati membri dell’Unione europea o enti pubblici da essi designati.
Storico versioni
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