Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 19 apr 2022
Ambito di applicazione 1.   Il sistema componente di TARGET della BCE (TARGET-ECB) si limita alle seguenti operazioni: a) elaborazione dei pagamenti propri della BCE; b) elaborazione dei pagamenti della clientela della BCE; c) fornitura di servizi di regolamento a soggetti gestori di sistemi ancillari, ivi compresi soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo, a condizione che tali soggetti: i) siano sottoposti alla sorveglianza di un’autorità competente; ii) osservino gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro pubblicati sul sito Internet della BCE; iii) l’accesso a TARGET-ECB sia stato loro accordato dal Consiglio direttivo. 2.   La BCE può accettare esclusivamente i seguenti clienti e può agire per loro conto: a) banche centrali; b) organizzazioni europee; c) organizzazioni internazionali; d) in virtù di una decisione ad hoc del Consiglio direttivo, governi centrali degli Stati membri dell’Unione europea o enti pubblici da essi designati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:911:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo