Art. 4

In vigore dal 13 apr 2022
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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