Art. 3
In vigore dal 13 apr 2022
Belgio, Grecia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Romania e Svezia rivedono al ribasso i progetti di obiettivi di efficienza economica fissati per le rispettive zone tariffarie di rotta, espressi come costo unitario determinato (DUC).
In sede di revisione dei loro progetti di obiettivi di efficienza economica, tutti gli Stati membri interessati:
a)
garantiscono che gli obiettivi rivisti di efficienza economica siano coerenti sia con la tendenza del DUC a livello dell’Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione;
b)
riducono di conseguenza il livello dei costi determinati, almeno per l’anno civile 2024;
c)
utilizzano le previsioni di traffico più recenti, espresse in unità di servizio, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
In deroga alla lettera a), qualora la Commissione abbia constatato nella presente decisione che il valore di riferimento della zona tariffaria di rotta pertinente soddisfa il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, lo Stato membro interessato garantisce che gli obiettivi rivisti di efficienza economica siano coerenti almeno con la tendenza del DUC a livello dell’Unione o con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione.
Qualora uno Stato membro invochi, nel suo progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, una deviazione a norma dell’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, esso garantisce che tale deviazione sia suffragata da informazioni e motivazioni adeguate.
Storico versioni
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