Art. 21
Distruzione
In vigore dal 7 apr 2022
Distruzione
1. L’RCO è responsabile della distruzione con mezzo approvato delle informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore, se del caso in presenza di testimoni in possesso di nulla osta di sicurezza.
2. L’RCO registra la distruzione di informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore nel registro dei documenti classificati e conserva i relativi certificati di distruzione nell’ufficio di registrazione delle ICUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:640:oj#art-21