Art. 21

Distruzione

In vigore dal 7 apr 2022
Distruzione 1.   L’RCO è responsabile della distruzione con mezzo approvato delle informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore, se del caso in presenza di testimoni in possesso di nulla osta di sicurezza. 2.   L’RCO registra la distruzione di informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e superiore nel registro dei documenti classificati e conserva i relativi certificati di distruzione nell’ufficio di registrazione delle ICUE.
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