Art. 11

Nomina dell’LSO

In vigore dal 7 apr 2022
Nomina dell’LSO 1.   L’LSO e l’LSO aggiunto sono funzionari o agenti temporanei. 2.   Tutti gli LSO e i loro aggiunti sono in possesso di un’autorizzazione di sicurezza valida per l’accesso alle ICUE fino al livello SECRET UE/EU SECRET e, laddove necessario, fino al livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. L’LSO o l’LSO aggiunto ottiene l’autorizzazione di sicurezza prima della nomina. 3.   Le rappresentanze della Commissione possono chiedere all’autorità di sicurezza della Commissione di derogare ai requisiti previsti ai paragrafi 1 e 2.
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