Art. 12
Procedure operative di sicurezza per le zone protette
In vigore dal 7 apr 2022
Procedure operative di sicurezza per le zone protette
1. In ogni servizio della Commissione interessato l’LSO elabora le SecOP per ciascuna delle zone protette di cui è responsabile.
2. L’LSO provvede affinché le SecOP comprendano i seguenti requisiti:
a)
soltanto i membri del personale in possesso di un’autorizzazione di sicurezza valida e di cui è accertata la necessità di accedere a documenti classificati di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono autorizzati ad accedere senza scorta a una zona protetta durante l’orario d’ufficio;
b)
l’accesso senza scorta a una zona protetta al di fuori dell’orario d’ufficio è permesso soltanto all’LSO del servizio, agli RCO della zona protetta, ai loro aggiunti e al personale autorizzato della direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza;
c)
all’interno delle zone protette non sono ammessi dispositivi di registrazione e comunicazione quali telefoni mobili, computer, apparecchi fotografici o altri dispositivi intelligenti senza la previa autorizzazione dell’autorità di sicurezza della Commissione; un’eventuale deroga è richiesta in anticipo all’autorità di sicurezza della Commissione. L’LSO agisce da punto di contatto;
d)
il personale interno o esterno che ha necessità di accedere a una zona protetta ma che non soddisfa i criteri previsti alla lettera a) è scortato all’interno e sottoposto in ogni momento alla sorveglianza di un membro del personale debitamente autorizzato; tutti gli accessi di questo tipo a una zona protetta sono registrati in un repertorio conservato all’ingresso della zona protetta;
e)
l’LSO provvede affinché i sistemi di rilevamento delle intrusioni che controllano una zona protetta siano costantemente attivi e correttamente funzionanti e gestisce tutte le password, chiavi, PIN o altri meccanismi di accesso e di autenticazione;
f)
gli allarmi in una zona protetta sono segnalati alla direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza, che provvede immediatamente a notificarli all’LSO;
g)
l’LSO del servizio in cui è ubicata la zona protetta conserva traccia di ciascun intervento attuato in seguito a un allarme o a un incidente di sicurezza;
h)
sono predisposte procedure per i casi di allarme o per altre situazioni di emergenza all’interno della zona protetta, tra cui l’evacuazione del personale e, se necessario, la risposta rapida da parte di una squadra di emergenza sotto la direzione dell’autorità di sicurezza della Commissione e di servizi di emergenza esterni;
i)
l’LSO segnala immediatamente all’autorità di sicurezza della Commissione qualsiasi violazione della sicurezza verificatasi all’interno di una zona protetta o che interessa una zona protetta, al fine di determinare la risposta appropriata;
j)
i singoli uffici e le singole sale e casseforti all’interno di una zona protetta restano chiusi a chiave ogniqualvolta siano lasciati incustoditi;
k)
il personale evita di discutere di informazioni classificate nei corridoi o in altre aree comuni della zona protetta se nelle vicinanze sono presenti persone non autorizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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