Art. 3

Notifiche

In vigore dal 23 mar 2022
Notifiche 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell’ entro sette giorni dalla data della loro adozione. 2.   Entro il 15 dicembre 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di aziende che si sono avvalse delle deroghe di cui all’ e il numero di ettari ai quali sono state applicate tali deroghe.
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