Art. 1
Decisioni che derogano a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l’anno di domanda 2022
In vigore dal 23 mar 2022
Decisioni che derogano a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l’anno di domanda 2022
1. In deroga all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l’anno di domanda 2022, gli Stati membri possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati.
2. In deroga all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l’anno di domanda 2022, gli Stati membri possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati aree di interesse ecologico ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati. Si applica il fattore di ponderazione per i terreni lasciati a riposo di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013.
In deroga all’articolo 45, paragrafo 10 ter, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, se si avvalgono della deroga di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere anche di consentire l’utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici utilizzate per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o coltivate.
Storico versioni
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