Art. 1

In vigore dal 18 mar 2022
La decisione 2011/173/PESC è così modificata: 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.»; 2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2024.».
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