Art. 1
In vigore dal 18 mar 2022
La decisione 2011/173/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.»;
2)
all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2022:450:oj#art-1