Art. 2
In vigore dal 17 mar 2022
Alla luce dell’andamento del secondo segmento della quarta riunione della COP, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono, nel corso di riunioni di coordinamento in loco, affinare la posizione di cui all’ senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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