Art. 1
In vigore dal 17 mar 2022
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, al secondo segmento della quarta riunione della COP della convenzione è di sostenere l’adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B e che:
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sia coerente con la proposta dell’Unione presentata al segretariato della convenzione il 30 aprile 2021 a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, e dell’articolo 5, paragrafo 9, della convenzione; ovvero
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sia coerente con l’acquis dell’Unione; ovvero
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riguardi l’eliminazione progressiva dei prodotti con aggiunta di mercurio che non sono né disciplinati dal diritto dell’Unione né fabbricati nell’Unione; ovvero
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riguardi le categorie di lampade contenenti mercurio di cui alla proposta della regione Africa a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, della convenzione e per le quali le domande di rinnovo delle esenzioni sull’utilizzo del mercurio sono state respinte conformemente alla direttiva 2011/65/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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