Art. 3

Cooperazione e monitoraggio

In vigore dal 4 mar 2022
Cooperazione e monitoraggio 1.   Ai fini dell'articolo 27 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri si avvalgono della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366. Gli Stati membri dovrebbero inoltre contribuire a una conoscenza situazionale comune dell'Unione attraverso la condivisione delle informazioni pertinenti mediante i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR). 2.   La Commissione coordina la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro e l'individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno. A tal fine, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), sottopone la situazione a monitoraggio e riesame costanti, avvalendosi della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione. Inoltre, Frontex, l'EUAA ed Europol forniscono sostegno operativo agli Stati membri che ne chiedono l'assistenza per far fronte alla situazione, anche ai fini dell'applicazione della presente decisione.
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