Art. 2
Persone cui si applica la protezione temporanea
In vigore dal 4 mar 2022
Persone cui si applica la protezione temporanea
1. La presente decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:
a)
cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
b)
apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
c)
familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).
2. Gli Stati membri applicano la presente decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
3. A norma dell'articolo 7 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri possono applicare la presente decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), si considerano facenti parte di una famiglia, purché la famiglia fosse già presente in Ucraina e vi soggiornasse prima del 24 febbraio 2022:
a)
il coniuge di una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge nazionale sugli stranieri;
b)
i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
c)
altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che erano totalmente o parzialmente dipendenti da una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), in tale periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2022:382:oj#art-2