Art. 1
In vigore dal 24 feb 2022
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2023.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
L'allegato I è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:307:oj#art-1