Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2022
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2023. 2.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) L'allegato I è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
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