Art. 1

In vigore dal 23 feb 2022
La decisione 2014/512/PESC è così modificata: (1) dopo l' è inserito l'articolo seguente: "Articolo 1 bis 1.   L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022: a) dalla Russia e dal suo governo; b) dalla Banca centrale russa; o c) da una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, dell'entità di cui alla lettera b), sono vietati. 2.   È vietato a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 dopo il 23 febbraio 2022 concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti. Tale divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: i) sono stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e ii) non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e b) prima del 23 febbraio 2022 una data di scadenza contrattuale era stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto. I termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui alla lettera a) comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo."; (2) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le entità di cui all', paragrafo 1, lettere b) o c), e all', paragrafo 2, lettere c) o d), all'articolo 1 bis, lettere a), b) o c), o elencate nell'allegato I, II, III o IV;".
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