Art. 1
In vigore dal 23 feb 2022
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
(1)
dopo l' è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 1 bis
1. L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022:
a)
dalla Russia e dal suo governo;
b)
dalla Banca centrale russa; o
c)
da una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, dell'entità di cui alla lettera b),
sono vietati.
2. È vietato a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 dopo il 23 febbraio 2022 concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti. Tale divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.
3. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
i)
sono stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e
ii)
non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e
b)
prima del 23 febbraio 2022 una data di scadenza contrattuale era stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto.
I termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui alla lettera a) comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo.";
(2)
all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
le entità di cui all', paragrafo 1, lettere b) o c), e all', paragrafo 2, lettere c) o d), all'articolo 1 bis, lettere a), b) o c), o elencate nell'allegato I, II, III o IV;".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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