Art. 2
In vigore dal 21 feb 2022
I negoziati sono condotti in consultazione con i consiglieri GAI, organo preparatorio designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:442:oj#art-2