Art. 1

In vigore dal 21 feb 2022
1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per accordi con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari relative all’attuazione in tali paesi del regolamento (UE) 2021/1148. 2.   I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.
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