Art. 1

In vigore dal 17 feb 2022
La decisione 2011/101/PESC è così modificata: 1) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2.   La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2023. 3.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente decisione; 3) l’allegato II è soppresso.
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