Art. 1
In vigore dal 17 feb 2022
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2023.
3. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente decisione;
3)
l’allegato II è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2022:227:oj#art-1