Art. 1
Obiettivi e ambito di applicazione
In vigore dal 3 feb 2022
Obiettivi e ambito di applicazione
1. L’Unione sostiene l’evacuazione dall’Afghanistan, tra il 1o giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, di:
a)
ex membri del personale del rappresentante speciale dell’UE per l’Afghanistan (RSUE);
b)
ex membri del personale di EUPOL AFGHANISTAN;
c)
le seguenti altre persone particolarmente vulnerabili:
—
funzionari o altri professionisti attivi nel settore della politica o della sicurezza in Afghanistan (quali giudici, procuratori, agenti di polizia, personale militare e giornalisti) che hanno ricevuto una formazione nell’ambito delle politiche dell’Unione o che sono stati coinvolti nell’attuazione di tali politiche;
—
membri del personale degli ex fornitori di EUPOL AFGHANISTAN e del RSUE; e
—
membri del personale dei fornitori della delegazione dell’Unione a Kabul, impiegati in tale qualità nel periodo compreso tra il 16 agosto 2019 e il 15 agosto 2021; e
d)
i coniugi a carico, i figli, i genitori e le sorelle nubili delle persone elencate nelle lettere a), b) o c).
2. L’evacuazione di cui al paragrafo 1 è organizzata e gestita dal SEAE, sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).
3. L’alto rappresentante è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:151:oj#art-1