Art. 1 · Obiettivi e ambito di applicazione

Art. 1

Obiettivi e ambito di applicazione

In vigore dal 3 feb 2022
Obiettivi e ambito di applicazione 1.   L’Unione sostiene l’evacuazione dall’Afghanistan, tra il 1o giugno 2021 e il 31 dicembre 2022, di: a) ex membri del personale del rappresentante speciale dell’UE per l’Afghanistan (RSUE); b) ex membri del personale di EUPOL AFGHANISTAN; c) le seguenti altre persone particolarmente vulnerabili: — funzionari o altri professionisti attivi nel settore della politica o della sicurezza in Afghanistan (quali giudici, procuratori, agenti di polizia, personale militare e giornalisti) che hanno ricevuto una formazione nell’ambito delle politiche dell’Unione o che sono stati coinvolti nell’attuazione di tali politiche; — membri del personale degli ex fornitori di EUPOL AFGHANISTAN e del RSUE; e — membri del personale dei fornitori della delegazione dell’Unione a Kabul, impiegati in tale qualità nel periodo compreso tra il 16 agosto 2019 e il 15 agosto 2021; e d) i coniugi a carico, i figli, i genitori e le sorelle nubili delle persone elencate nelle lettere a), b) o c). 2.   L’evacuazione di cui al paragrafo 1 è organizzata e gestita dal SEAE, sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»). 3.   L’alto rappresentante è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:151:oj#art-1