Art. 4
In vigore dal 25 gen 2022
1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
2. La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
3. La Francia, se ritiene necessario prorogare le misure speciali di deroga di cui agli , presenta alla Commissione, insieme alla domanda di proroga, una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all’ sono risultate efficaci ai fini sia della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA che della semplificazione della riscossione dell’imposta. La relazione valuta l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e i costi amministrativi facenti capo a essi.
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