Art. 2
In vigore dal 25 gen 2022
In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Francia è autorizzata a disporre che il ricorso dei soggetti passivi stabiliti nel territorio francese alle fatture elettroniche non sia subordinato all’accordo di un destinatario stabilito nel territorio francese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2022:133:oj#art-2