Art. 8

Registrazioni delle attività

In vigore dal 25 gen 2022
Registrazioni delle attività 1.   È conservata una registrazione delle attività del richiedente. Essa contiene: a) i dati di autenticazione del richiedente, compresa l’indicazione se l’autenticazione ha avuto o meno esito positivo; b) la data e l’ora dell’accesso da parte del richiedente; c) la conferma dell’autorevoca. 2.   È conservata anche una registrazione delle attività dell’unità nazionale ETIAS a conferma dell’autorevoca. Essa contiene: a) l’identificazione dell’unità nazionale ETIAS in questione; b) la data e l’ora dell’accesso da parte dell’unità nazionale ETIAS; c) la conferma dell’inserimento dei dati precompilati di cui all’, paragrafo 2, lettera c). 3.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate nel sistema d’informazione ETIAS ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo, o dopo il completamento di tali procedure, sono soppresse automaticamente. Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.
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