Art. 3

In vigore dal 17 gen 2022
La presente decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2028, tenendo conto degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e della necessità di combattere l’utilizzo fraudolento di prodotti energetici esentati o assoggettati ad aliquote d’accisa ridotte. Il riesame è anticipato rispetto al termine stabilito qualora risulti che ACCUTRACE™ PLUS determina evasione fiscale o causa danni alla salute o all’ambiente.
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