Art. 2
In vigore dal 17 gen 2022
Durante un periodo transitorio che terminerà il 18 gennaio 2024 gli Stati membri possono utilizzare a scelta come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE il prodotto Solvent Yellow 124 oppure ACCUTRACE™ PLUS. Se utilizzano Solvent Yellow 124 come marcatore fiscale comune durante tale periodo transitorio, gli Stati membri fissano un livello di marcatura pari ad almeno 6 mg ma non superiore a 9 mg di Solvent Yellow 124 per litro di prodotto energetico.
Storico versioni
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