Art. 2
Contenuto e termine per la trasmissione delle relazioni annuali
In vigore dal 12 gen 2022
Contenuto e termine per la trasmissione delle relazioni annuali
1. Le relazioni annuali sull’esecuzione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati conformemente al programma pluriennale dell’Unione sono presentate secondo il formato di cui all’allegato della presente decisione.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono le relazioni annuali sull’esecuzione dei piani di lavoro per la raccolta di dati nell’anno civile precedente.
Storico versioni
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