Art. 1
Contenuto e periodo di applicazione dei piani di lavoro
In vigore dal 12 gen 2022
Contenuto e periodo di applicazione dei piani di lavoro
1. Il formato dei piani di lavoro nazionali per la raccolta dei dati, in conformità del programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura («programma pluriennale dell’Unione»), istituito dalla decisione delegata (UE) 2021/1167 della Commissione e dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1168 della Commissione, è stabilito nell’allegato della presente decisione.
2. I primi piani di lavoro nazionali si riferiscono a un periodo minimo di tre anni e massimo di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2022 fino, al più tardi, al 31 dicembre 2027. Il periodo di applicazione di ciascun piano di lavoro nazionale successivo termina, al più tardi, il 31 dicembre 2027.
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