Art. 7

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 22 dic 2021
Monitoraggio e valutazione Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle misure previste dalla presente decisione. Tale relazione include idee per ulteriori sforzi comuni nel settore della gioventù al fine di creare un lascito di lunga durata per l’Anno europeo.
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