Art. 5
Coordinamento a livello di Unione
In vigore dal 22 dic 2021
Coordinamento a livello di Unione
1. La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare lo svolgimento dell’Anno europeo. Tali riunioni servono altresì come opportunità per scambiare informazioni sull’attuazione dell’Anno europeo a livello di Unione e nazionale. I rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare a tali riunioni in veste di osservatori e contribuirvi.
2. Il coordinamento dell’Anno europeo a livello di Unione deve avere un approccio trasversale onde creare sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell’Unione di interesse per i giovani e deve essere tenuto in debita considerazione a livello nazionale.
3. La Commissione convoca riunioni dei portatori di interessi e dei rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi operanti nel settore della gioventù, compreso il forum europeo della gioventù e altre organizzazioni, affinché forniscano assistenza nella co-creazione e nell’attuazione dell’Anno europeo a livello di Unione.
Storico versioni
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