Art. 4

In vigore dal 22 dic 2021
1.   L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dagli enti esecutivi. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. 2.   La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’esecuzione delle attività di progetto di cui all’, paragrafo 2.
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