Art. 3

In vigore dal 22 dic 2021
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività di progetto di cui all’, paragrafo 2, è pari a 3 499 892,39 EUR. Il bilancio totale stimato per l’intero progetto è pari a 3 824 892,39 EUR. Il governo della Repubblica federale di Germania mette a disposizione, attraverso il cofinanziamento, la parte del bilancio stimato non coperta dall’importo di riferimento. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude gli accordi necessari con BAFA e con Expertise France. Gli accordi prevedono che il BAFA ed Expertise France assicurino la visibilità del contributo dell’Unione in modo corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere gli accordi di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione degli accordi.
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