Art. 3

Criteri per l’adozione di decisioni sul lasciapassare dell’Unione su base delegata o subdelegata

In vigore dal 10 dic 2021
Criteri per l’adozione di decisioni sul lasciapassare dell’Unione su base delegata o subdelegata 1.   La decisione sul rilascio di un lasciapassare dell’Unione a un richiedente della BCE è adottata su base delegata o subdelegata solo qualora il rilascio del lasciapassare dell’Unione sia giustificato in quanto è nell’interesse del servizio per validi motivi professionali, in particolare viaggi di lavoro frequenti, un luogo di lavoro regolare al di fuori di Francoforte sul Meno o in caso di mobilità esterna. 2.   Il rilascio di un lasciapassare dell’Unione a un familiare di un membro del personale della BCE o di un dipendente con contratto a breve termine della BCE è possibile solo in circostanze eccezionali e unicamente se è nell’interesse dell’Unione. In caso di soggiorno di lunga durata al di fuori dell’Unione, compreso il distacco di lunga durata, il lasciapassare dell’Unione è rilasciato al solo scopo di garantire la corretta e sicura esecuzione del servizio, quando circostanze eccezionali e l’impossibilità di utilizzare passaporti o documenti di viaggio nazionali lo giustifichino, in particolare se ciò è necessario ai fini del viaggio, e della regolare notifica e residenza in un paese terzo. Il periodo di validità del lasciapassare dell’Unione detenuto da un familiare non può mai superare il periodo di validità del lasciapassare dell’Unione detenuto dal membro del personale o dal dipendente con contratto a breve termine.
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