Art. 1
Definizioni
In vigore dal 10 dic 2021
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
Per «lasciapassare dell’Unione» si intende un documento di viaggio sicuro ai sensi dell’articolo 6 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea;
2)
Per «richiedente della BCE» si intende: a) un membro del personale della BCE quale definito all’ delle condizioni di impiego; b) un dipendente con contratto a breve termine della BCE ai sensi dell’ delle condizioni di impiego a breve termine; e c) un familiare di tale membro del personale o di tale dipendente con contratto a breve termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2021:2321:oj#art-1