Art. 16
Co-creazione
In vigore dal 22 nov 2021
Co-creazione
1. L’attuazione delle presenti misure atte a rendere i programmi più inclusivi e diversificati si svolge sulla base di uno spirito di co-creazione, in dialogo costante con i portatori di interessi pertinenti, in particolare le organizzazioni e le reti internazionali e nazionali attive nei settori dell’inclusione e della diversità, gli esperti, gli operatori e gli stessi partecipanti, le agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà, l’EACEA, i centri di risorse SALTO, il comitato Erasmus+ e i rappresentanti di altre istituzioni dell’Unione.
2. Il dialogo può essere condotto in un’ampia gamma di contesti, quali eventi europei, gruppi di lavoro ad hoc, consultazioni mirate e opportunità di formazione e networking che hanno luogo dal vivo, online o in modalità ibrida.
Storico versioni
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