Art. 15

Complementarità e sinergie

In vigore dal 22 nov 2021
Complementarità e sinergie 1.   Nell’attuazione delle misure per l’inclusione le agenzie nazionali possono garantire la complementarità con altre misure nazionali esistenti a favore dell’inclusione, al fine di massimizzare l’impatto di tali sforzi per i partecipanti con minori opportunità. 2.   Si ricercano sinergie con altri fondi dell’Unione e nazionali per consentire un impatto maggiore e un sostegno rafforzato a favore delle persone con minori opportunità.
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