Art. 2

In vigore dal 9 nov 2021
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo di facilitazione entro 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1940:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo