Art. 1

In vigore dal 9 nov 2021
È sospesa l’applicazione delle seguenti disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sulla facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione»): a) l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di delegazioni ufficiali della Bielorussia, compresi i relativi membri permanenti, i quali, su un invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri; b) l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di governi o parlamenti nazionali o regionali della Bielorussia, della Corte costituzionale della Bielorussia o della Corte suprema della Bielorussia nell’esercizio delle loro funzioni e i richiedenti il visto che sono membri permanenti di una delegazione ufficiale bielorussa i quali, su invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri; c) l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di delegazioni ufficiali della Bielorussia i quali, su un invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare periodicamente a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio degli Stati membri; d) l’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di governi o parlamenti nazionali o regionali della Bielorussia, della Corte costituzionale della Bielorussia o della Corte suprema della Bielorussia e i richiedenti il visto che sono membri di una delegazione ufficiale bielorussa, compresi i membri permanenti di tale delegazione, i quali, su invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri.
Storico versioni

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