Art. 4

In vigore dal 11 ott 2021
I rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono concordare altre modifiche marginali della posizione di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle riunioni di coordinamento in loco e alla luce degli eventuali negoziati sulla decisione VII/8f durante la settima sessione della conferenza delle parti senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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